«

»

Polemica su emendamenti Art. 32

Voglio portare il mio punto di vista, in quanto psicologo e consulente di parte nell’ambito degli incidenti stradali, in merito ad una vivace polemica sugli emendamenti all’art. 32 del decreto liberalizzazioni ed in particolare sul tema della valutazione del danno che deve essere “visivamente e strumentalmente accertato”.

A quanto sembra gli emendamenti vogliono colpire in particolar modo il danno da colpo di frusta, o comunque quei danni (di cui non ho trovato specificazione sulla loro natura) di lieve entità, che rappresentano buona parte delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti stradali.
Gli emendamenti avrebbero lo scopo di restringere i margini di manovra dei soliti furbetti del risarcimento seriale, come spesso scritto in più di qualche blog e fonte web.

La Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, il Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMSLA) e l’associazione Vittime della Strada hanno chiesto al Sottosegretario Catricalà hanno chiesto di rivedere gli emendamenti in questione.
Non ultimo l’articolo a firma della Vicepresidente dell’Ordine del Veneto la quale sostiene che il danno psichico non verrà più riconosciuto.
Posizione a mio avviso alquanto discutibile, in quanto non ho trovato nel decreto riferimenti specifici al danno psichico, ma solo al danno di lieve entità e mi sembra che sia una differenza molto significativa.
Differenza quantitativa e non qualitativa.

Il problema non è il danno psichico ma il danno di lieve entità e i conseguenti alti costi per la sua valutazione strumentale.

Le dichiarazioni sopra citate, ma anche quelle di altri esperti del settore sono state ricavate per analogia, come è lecito fare, ma hanno creato un allarmismo ingiustificato, soprattutto tra i colleghi che operano in questo settore.
Il danno psichico può essere accertato dallo psicologo tramite gli strumenti propri della psicologia.

 

Considerazioni

 

Gli strumenti di cui si parla nell’art. 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 sono i test psicodiagnostici (il cui utilizzo compete esclusivamente allo psicologo iscritto all’albo) e di conseguenza, sul piano dell’interpretazione letterale, il problema non si pone in quanto nel decreto non viene specificato il tipo di strumento da utilizzare.

La psicologia, ma la stessa pratica clinica, da me condivisa con altri colleghi, dimostra che, normalmente vengono accettate le diagnosi psicologiche che si sono avvalse di strumenti conoscitivi quali i test psicodiagnostici.

Il vero problema su cui discutere è se sia legittimo o meno escludere a priori il risarcimento di un danno, la cui quantificazione è inferiore al 9% (la cosiddetta micropermanente), per il quale non ci sono esami strumentali a supporto.

About the author

Emiliano Guarinon

Sono psicologo, amo questo lavoro e la possibilità di utilizzare le competenze acquisite nel corso degli anni per aiutare le persone a trovare nuove soluzioni alle difficoltà che possono sorgere nel corso della vita. Credo che le persone non siano isole ma, con la loro unicità, parte di qualcosa di più grande. La psicologia può fornire un nuovo filtro di osservazione, da cui ripartire per raggiungere nuovi obiettivi e scoprire il proprio “posto nel mondo”. La bellezza non sta nella meta, ma nel percorso fatto per raggiungerla.